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Prodotti per il ripristino del Calcestruzzo: l’orizzonte normativo

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Le NTC del 14 Gennaio 2008 e la successiva Circolare esplicativa del 2 Febbraio 2009 hanno portato molte novità nel settore della qualificazione dei prodotti e dei processi produttivi. Vengono prescritti, in particolare, precisi obblighi in merito ad identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali impiegati per le costruzioni.

L’identificazione e qualificazione spetta al produttore del materiale, quale è Kimia. Tali operazioni comportano il possesso della marcatura CE per quei prodotti per i quali, in funzione dello specifico impiego, sia previsto un preciso obbligo di certificazione comunitario (come accade per aggregati, leganti, additivi, elementi lapidei, malte da muratura, malte da ripristino etc etc).

Per quanto riguarda l’accettazione dei materiali, le NTC obbligano la Direzione Lavori a sincerarsi, in caso di obbligo di marcatura CE, del possesso di tutti requisiti di norma da parte dei prodotto, attraverso l’acquisizione della documentazione disponibile, tra cui:

  • Dichiarazione di conformità ai requisiti di marcatura CE, redatto dal produttore del materiale, riportante le informazioni di marcatura del prodotto (classificazione rispetto alla norma di riferimento e dati salienti di certificazione) congiuntamente al marchio CE.  Secondo le normative vigenti, la conformità deve essere dichiarata dal produttore o dall’organizzazione che commercializza il prodotto fornendo la dichiarazione di conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto. In alcuni casi (come accade, ad esmpio, per le malte per il ripristino dl CSL) la marcatura CE deve essere autorizzata da un ente terzo o ente notificato. In tal caso, accanto al simbolo CE riportato sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, compare il numero dell’ente notificato ed il riferimento al certificato di conformità per la marcatura CE o Benestare Tecnico Europeo rilasciati dagli organismi notificati coinvolti nel processo di marcatura.
  • Certificato di conformità ai requisiti di marcatura CE o ETA (European Technical Approval) elaborato da enti esterni notificati che verificano e approvano, mediante esami e prove su un prototipo, la progettazione del prodotto, approvando e sorvegliando al contempo il sistema di garanzia del fabbricante (assumendo come riferimento le norme UNI EN ISO 9000 e successive modifiche)
  • Certificazione di qualità aziendale del produttore, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000
  • Attestazione di conformità sulla partita attraverso cui il Laboratorio Assicurazione Qualità rilascia al cliente dichiarazione circa la conformità di una certa partita di prodotto rispetto ai controlli qualità interni
  • Dichiarazione attestante la consegna del materiale presso il cantiere con cui il produttore attesta di aver venduto ad un determinato cliente, per un determinato cantiere, un certo quantitativo di determinati prodotti
  • Certificati relativi a specifiche proprietà dei prodotti
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